Risposta: In risposta alla sua richiesta di delucidazioni sulla situazione relativa al Servizio di Medicina Generale nel suo Comun di residenza Le comunichiamo quanto segue: 1) Lo svolgimento dell’assistenza, erogata dal Medico di Medicina Generale a favore dei propri iscritti, trova la sua specifica applicazione in relazione a quanto disposto dall’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (A. C. N.) PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE, ai sensi dell’articolo 8 del D. LGS. n. 502 del 1992 e successive modificazioni; 2) L’attività medica viene prestata nello studio del medico, o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilità dell’ammalato (Art. 47 c. 1); 3) Lo studio del medico di assistenza primaria è considerato presidio del Servizio Sanitario Nazionale e concorre, quale bene strumentale e professionale del medico, al perseguimento degli obiettivi di salute del servizio medesimo, nei confronti del cittadino ( Art. 36 c. 1); 4) Lo studio professionale del medico deve essere aperto, agli aventi diritto, per 5 giorni la settimana, preferibilmente dal lunedì al venerdì, con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine sulla settimana e, comunque, con apertura il lunedì, secondo un orario congruo e non inferiore a: - 5 ore settimanali fino a 500 assistiti; - 10 ore settimanali da 500 a 1000 assistiti; - 15 ore settimanali da 1000 a 1500 assistiti; L’orario di studio è definito dal medico, anche in relazione alla necessità degli assistiti iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e, comunque, in maniera tale che sia assicurato il miglior funzionamento dell’assistenza (Art. 36 c. 5); 5) LE VISITE NELLO STUDIO MEDICO, SALVI I CASI D’URGENZA, VENGONO, DI NORMA, EROGATE ATTRAVERSO UN SISTEMA DI PRENOTAZIONE (Art. 36 c. 8); 6) L’AZIENDA SANITARIA ha il compito di verificare l’applicazione di quanto disposto dall’Art. 36 c. 5, espressamente richiamato al precedente capoverso n. 4 (Art. 36 c. 6). Dopo avere doverosamente illustrato quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative, si ritiene che, come già richiamato al punto 6, le eventuali discrepanze, da Lei rilevate in tema di applicazione dell’ A. C. N. , con particolare riferimento agli orari di svolgimento dell’attività medica, debbano essere indirizzate all’attenzione della locale Azienda Sanitaria Locale, competente in materia.